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Chi deve eseguire le verifiche?
Le verifiche di legge secondo il DPR 462 devono essere eseguite da tutte le attività che hanno almeno un lavoratore.
Chi è il soggetto che deve chiedere la verifica dell'impianto di terra ai sensi del DPR 462/01?
L'unico responsabile è il datore di lavoro.
Le attività all'interno di un condominio devono eseguire la verifica?
In ogni condominio è presente un impianto di terra comune.
Tale impianto è in comune, ma ogni unità immobiliare ha un suo impianto elettrico.
Ogni unità immobiliare occupata da un soggetto giuridico obbligato alla verifica dovrà fare apposita denuncia all'INAIL e sottoporre l'impianto a verifica periodica ai sensi del DPR 462/01.
Chi può eseguire le verifiche?
Le verifiche di terra obbligatorie ai fini del DPR 462/01 non possono essere effettuate da elettricisti, da ditte di manutenzione e da professionisti iscritti ad un ordine. Possono essere eseguite solo da gli Organismi Accreditati come EN Measure.
Queste verifiche non devono essere confuse con la normale manutenzione dell’impianto che secondo la legge 81/08 deve essere effettuata con precise periodicità e può essere eseguita dall’elettricista di fiducia o da personale avente caratteristica PEI (Persona istruita). I risultati della regolare manutenzione devono essere riportati su apposito registro a disposizione delle autorità ispettive (art. 86 del Dlgs 81/08 punto 3).
Si ricorda che la scelta dell’Organismo ispettivo per le verifiche degli impianti di terra secondo il DPR 462 deve essere eseguita con oculatezza e non solo in base al prezzo dell’offerta.
Nell’offerta dell’Organismo deve essere riportato il numero di ore e il numero di verificatori necessari ad eseguire la verifica.
Il datore di lavoro che sceglie inadeguatamente la ditta che esegue le verifiche può essere ritenuto responsabile dell’erronea verifica (“culpa in eligendo”).
E’ quindi importante che vi affidiate a ditte serie e con un grande bagaglio d’esperienza alle spalle come EN Measure srl.
Conflitti di interesse tra i soggetti
La norma CEI 0-14 che la norma Uni EN 17020 che gestiscono gli Organismi Ispettivi vietano categoricamente che vi siano dei rapporti tra gli Organismi Ispettivi e elettricisti, studi di progettazione elettrica e fornitori di materiale elettrico.
Tale collaborazione fa venire meno il principio di autonomia e indipendenza dell'Organismo Ispettivo e configura così un conflitto d'interesse.
Periodicità della verifica
Le verifiche devono essere eseguite ogni due anni per gli impianti a Maggior Rischio in Caso d’Incendio (MA.R.C.I), nei cantieri edili, nei locali medici, e negli ambienti con pericolo d’esplosione.
Devono essere eseguite ogni 5 anni per gli ambienti ordinari.
Il progettista elettrico definisce in fase di progetto se l’ambiente è a Maggior Rischio in Caso d’Incendio. In alternativa può essere definito dal responsabile dell’attività sulla base di rischi presenti.
In genere tutti gli ambienti in cui è obbligatorio avere il CPI (certificato di Prevenzioni Incendio) sono classificati come ambienti MA.R.CI o sono fortemente indiziati di esserlo.
Sanzioni
Nel 2009 con la pubblicazione del Dgls n°106 sono state specificate le sanzioni a cui il datore di lavoro va incontro se non ottempera alle verifiche di legge oggetto del DPR 462:
Violazioni sanzionate penalmente:
a) Non è stata effettuata la verifica secondo il DPR 462/01;
b) Non è stata effettuata la valutazione del rischio di fulminazione;
c) Non è stato redatto il documento per il calcolo delle zone con pericolo d’esplosione;
d) Non sono state prese tutte le precauzioni necessarie per la protezione dai contatti diretti e indiretti;
Violazioni sanzionate amministrativamente: a) Non vengono effettuate periodicamente manutenzioni sugli impianti di terra, sugli impianti di protezione scariche atmosferiche e sugli impianti elettrici nelle zone con pericolo d’esplosione; b) Non vengono tenuti i documenti prodotti per la manutenzione e i verbali per gli organi ispettivi; Di seguito si riportano le sanzioni penali e amministrative previste dal Dlgs 106: a) Non è stata redatta la relazione sulla probabilità di fulminazione della struttura: arresto da 3 a 6 mesi e ammenda da 2.500 a 6400 €; b) Non sono state prese tutte le precauzioni per ridurre al minimo i rischi dovuti ai contatti diretti e indiretti, agli inneschi degli incendi ed esplosioni, alle fulminazioni e alle sovratensioni: arresto da 2 a 4 mesi e ammenda da 1.000 a 4.800 €; c) Non è stata eseguita la verifica dell’impianto di terra secondo il DPR 462: arresto da 2 a 4 mesi e ammenda da 1.000 a 4.800 €; d) Non è stata eseguita la verifica degli impianti di protezione scariche atmosferiche secondo il DPR 462 arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 €; e) Non è stata eseguita la verifica degli impianti elettrici nelle zone con pericolo d’esplosione secondo il DPR 462: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €; f) Non sono state predisposte le procedure di manutenzione dell’impianto elettrico: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 €;
Come faccio a chiedere la verifica del mio impianto di terra?
Per prima cosa deve scegliere uno degli organismi Accreditati.
EN Measure, già attivo del 2002, ha superato nel luglio 2019 l'esame di Accredia e acquisito l'abilitazione dal MISE.
La richiesta deve essere fatta preferibilmente per iscritto ( email o compilando il form che quasi tutti i siti hanno predisposto).
Nella richiesta devono essere indicati i seguenti dati:
soggetto giuridico che chiede l'ispezione;
tipologia di attività;
potenza disponibile dell'impianto in kW ( dato che potete trovare in fattura);
superficie di massima dell'insediamento;
tipologia di impianto del quale si chiede l'ispezione ( in caso di dubbi potete chiamare EN Measure per un aiuto o preferibilmente potete chiedere al vostro consulente per la sicurezza, progettista o manutentore);
-impianti alimentati a tensione minore di 1000V
-impianti alimentati a tensione maggiore di 1000V
-impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
-impianti elettrici in luoghi con rischio di esplosione ed incendio.
L'Organismo provvederà ad inviarvi un modulo in parte precompilato, con il quale richiedete l'ispezione, lo stesso contiene le condizioni generali di vendita, il Regolamento dell'Organismo, le modalità di esecuzione della prestazione.
Tale richiesta, che dovete rendere firmata, conterrà anche il costo della prestazione come da listino ISPESL del 2005.
In seguito all'assegnazione dell'incarico all'organismo il datore di lavoro deve inviare una comunicazione all'INAIL tramite pec indicando l'organismo a cui ha dato l'incarico, la potenza dell'impianto e altri dati riferiti all'impianto e copia della dichiarazione di conformità.
Il modulo predefinito dall'INAIL per comodità lo trovare nella nostra sezione documenti, in tale area trovate anche gli indirizzi delle sede INAIL con relativa pec.
Quanto costa la verifica?
Il costo della verifica dell'impianto di terra è definita dal Tariffario Unico Nazionale dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro ISPESL del 7 luglio 2005 reso obbligatori dal DL 162/19, convertito in legge con la L.8/20 GU n. 51 del 29/02/2020 che ha modificato l'art. 7 del DPR 462/01.
Il costo dell'ispezione è incluso del contribuo del 5% che l'organismo deve versare all'INAIL per il mantenimento della banca dati.
Quale documentazione deve essere resa disponibile?
VERIFICA DOCUMENTALE
Acquisizione documentazione dell’impianto
Ha lo scopo di verificare la disponibilità, completezza e corrispondenza della documentazione esistente da utilizzare durante la verifica, a discrezione del verificatore può essere richiesta prima dell’ispezione in campo:
• contratto di fornitura energia e solo per le cabine di trasformazione i dati di rete aggiornati;
• progetto firmato dal professionista se soggetto ad obbligo ai sensi della legge 46/90 o DM 37/07 (relazione, disegni planimetrici, schemi dei quadri elettrici, schemi impianti di emergenza);
• dichiarazioni di conformità e/o dichiarazione di rispondenza Legge 46/09 o DM 37/08;
• denuncia dell’impianto di terra ISPESL/INAIL; precedenti verbali di verifica);
• manuale della manutenzione e registro dei controlli dove obbligatorio.
Rete di terra
• planimetrie dell’impianto di terra con la posizione dei dispersori, dei collettori e dei collegamenti equipotenziali PE EQP ed EQS.
Locali ad uso medico
• schemi impianti di emergenza e IT-M;
• registro dei controlli periodici previsti.
Light Protection System
• progetto con le caratteristiche LPS ( captatori, calate, dispersori, nodi equipotenziali, SPD, ecc…)
Differenza tra Dichiarazione di conformità e Dichiarazione di corrispondenza?
La dichiarazione di Conformità o DICO è un documento ufficiale che la ditta installatrice rilascia al proprietario dell'impianto alla fine dei lavori di installazione.
La dichiarazione di conformità può essere rilasciata solo dall'installatore che ha eseguito l''opera.
Consiste in una prima pagina redatta in conformità al modello predefinito e da una serie di allegati:
tipologia di materiale utilizzato;
prove finali,
schede di manutenzione;
copia del progetto se obbligatorio;
schemi elettrici nel caso di impianti nei quali non è obbligatorio il progetto;
certificato della CCIAA con l'abilitazione dell'impresa
La Dichiarazione di Rispondenza o DIRI, secondo il DM 37 del 2008, può essere redatta da tecnico iscritto da almeno 5 anni all'albo di competenza,
Con la Di.Ri. si sostituisce sia la Dichiarazione di Conformità sia il progetto nel caso non siano disponibili.
Quando deve essere fatta la denuncia dell'impianto di terra?
La denuncia dell'impianto di terra deve essere inviata alla INALI e all'ASL entro 30 giorni dalla emissione della Dichiarazione di Conformità DICO DM 37/08.
Dal 2019 tale denuncia non può più essere fatta tramite pec all'INAIL ma deve essere eseguita sul sito dell'INAIL alla sezione CIVA.
La denuncia richiede una serie di dati: imprese esecutrice, potenza del contatore, dati del progettista, copia della DICO da caricare sul sito. Si consiglia di farsi rilasciare copia firmata digitalmente.
Il costo della denuncia è pari a € 30,00.
Attenzione
L'INAIL in base a scelte interne basate sulla pericolosità dell'impianto, sull'ubicazione e su altre decisioni esegue delle verifiche a campione sugli impianti di terra nella stessa modalità in cui le eseguono gli organismi ispettivi e ASL.
In cosa consiste la verifica?
Il giorno dell'ispezione deve essere presente il manutentore dell'impianto a altra persona che conosce l'impianto per operare sullo stesso in sicurezza.
La verifica è eseguita in conformità della Guida CEI 0-14 del 2005.
Verifica dei potenziali rischi conseguenti all’interferenza dei verificatori sull’impianto.
Esecuzione dell'attività nel rispetto del piano operativo e delle procedure.
L'ispettore prima di procedere alla verifica strumentale deve eseguire la verifica documentale ed ha bisogno di verificare l'esistenza e la completezza del progetto dell'impianto ( se obbligatorio) e della dichiarazione di conformità, denuncia ISPESL, INAIL.
Completata tali analisi procederà alla verifica strumentale che comprende per i sistemi in bassa tensione la misura della resistenza di terra, la verifica della continuità a campione, le prove di funzionalità delle protezioni differenziali.
Contestualmente a tale verifica procederà ad un esame visivo per accertare lo stato di conservazione e di gestione dell'impianto.
Ultimato le prove redigerà un rapporto di verifica che verrà firmato dal verificatore e dal datore di lavoro o persona delegata.
Illustrazione delle eventuali non conformità.
In certificato di verifica sarà redatto presso la sede dell'organismo e recapitato entro 10 gg dalla data del rapporto di verifica.
Mantenimento di una banca dati storica delle verifiche eseguite.
Perché deve essere presente l’elettricista e il manutentore?
La presenza del manutentore o dell’elettricista, oltre che a essere obbligatoria ai sensi dell’art. 13 DM 12/09/1959 è fortemente consigliata poiché il verificatore non conosce l’impianto, le esigenze di sevizio che possono essere interrotte o si possono presentare piccole necessità di intervento che possono essere prontamente risolte senza che sia necessarai una interruzione dell’ispezione.
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