La prova strumentale delle protezioni elettriche è un test essenziale per il rispetto della norma tecnica.
All’attivazione dell’impianto e nel periodo di vigenza del regolamento di esercizio l’Utente produttore è tenuto ad eseguire
i controlli necessari ad una adeguata manutenzione dei propri impianti al fine di non arrecare disturbo alla qualità del servizio della rete.
Le attività di manutenzione sono un requisito fondamentale per preservare la efficienza dell’impianto e quindi garantire il rispetto dei principi
generali di sicurezza e qualità della tensione di alimentazione, previsti da leggi e normative vigenti.
Si ricorda al lettore che l’obbligo di manutenzione , richiamato dalla legge (art. 15 del D.lgs. 09/04/2008 n. 81 e art. 8 del DM 22/01/08 n. 37),
dovrà svolgersi in conformità alle norme e guide CEI di riferimento.
Secondo quanto stabilito dalla deliberazione emanata dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, del 22 dicembre num. 786/2016/R/EEL,
il produttore è tenuto ad eseguire verifiche e prove del Sistema di Protezione di Interfaccia
PENA LA DISCONNESSIONE DELLA CONNESSIONE E SOSPENSIONE
DELL’INCENTIVO GSE.
Tali verifiche, da effettuarsi con cassetta prova relè tarata, sono disciplinate inoltre dall’Allegato U della Variante 2 alla Norma CEI 0-16 e
dall’Allegato G alla nuova edizione della Norma CEI 0-21.
Le verifiche devono essere effettuate:
- nel caso di impianti di produzione connessi in media tensione di potenza superiore a 11,08 kW, per i sistemi di protezione di interfaccia;
- nel caso di impianti di produzione connessi in bassa tensione di potenza superiore a 11,08 kW, per i soli sistemi di protezione di interfaccia con dispositivo dedicato
(relè di protezione esterno), dandone comunicazione ai gestori di rete secondo modalità dai medesimi definite.
Successivamente alla data di entrata in vigore della Deliberazione 786/2016/R/EEL del 22 dicembre 2016 le verifiche sono effettuate,
per impianti di produzione connessi in media e bassa tensione:
- Entrati in esercizio dall’1 agosto 2016, entro 5 anni dall’entrata in esercizio.
- Entrati in esercizio dall’1 luglio 2012 fino al 31 luglio 2016, entro l’ultima data tra:
- 31 marzo 2018;
- 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
- 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione.
- Entrati in esercizio dall’1 gennaio 2010 fino al 30 giugno 2012, entro l’ultima data tra:
- il 31 dicembre 2017;
- 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione.
- Entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2009, entro l’ultima data tra:
- il 30 settembre 2017;
- 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione.
Sanzioni
In caso di mancato adempimento il gestore di rete ha il compito di inviare nel corso del primo mese successivo alla scadenza,
un ultimo sollecito per l’effettuazione di tali verifiche attraverso il portale TICA ovvero a mezzo di raccomandata con ricevuta
di ritorno ovvero a mezzo posta elettronica certificata. Il gestore di rete può sospendere il servizio di connessione solo previo
preavviso e non prima che siano trascorsi 2 mesi di tempo dal medesimo preavviso.
Qualora i soggetti interessati entro un mese dal sollecito non effettuino le verifiche prescritte, il gestore di rete ne dà comunicazione
al GSE il quale, provvederà alla sospensione dell’erogazione di incentivi, delle convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato.
La sospensione dell’erogazione degli incentivi e delle convenzioni di Scambio Sul Posto (SSP) o di Ritiro Dedicato (RID) cessa il proprio
effetto a seguito dell’effettuazione delle verifiche e della conseguente comunicazione al Gestore di rete.